Il credito dâimposta vantato dal contribuente nei confronti dellâAmministrazione finanziaria è suscettibile di pignoramento presso terzi – con conseguente necessitĂ di dichiarazione della sussistenza del credito da parte dellâAgenzia delle Entrate – sia quando esso è formalmente riconosciuto dallâente impositore ovvero oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato, sia quando sia esposto in dichiarazione come credito richiesto a rimborso o da utilizzare in compensazione o detrazione. In questo caso, alla data della notifica del pignoramento, il credito non deve essere stato utilizzato in compensazione ovvero, per lâIVA, il relativo credito (detrazione IVA) non deve essere stato utilizzato per la liquidazione del tributo.
Può essere utile valutare i limiti di ammissibilitĂ dellâatto di pignoramento presso terzi notificato allâAgenzia delle Entrate, avente ad oggetto crediti dâimposta del contribuente (debitore) destinatario dellâazione esecutiva. Ă, anzitutto, da ritenere (nonostante lâautorevole contrario orientamento espresso da una parte della dottrina: v. P. Russo, La compensazione in materia tributaria, in Rass. Trib., 2002, par. 1) che la natura tributaria del credito oggetto di pignoramento non sia ad esso ostativa; infatti, nĂŠ lâart. 1246 c.c., nĂŠ lâart. 545 c.p.c., nĂŠ altre speciali disposizioni dellâordinamento tributario, ne dispongono lâimpignorabilitĂ . Non senza considerare che numerose sono le norme che, ammettendo la disponibilitĂ del credito dâimposta, costituiscono argomento per affermarne la pignorabilitĂ (si pensi alla cedibilitĂ del credito dâimposta relativo alle ristrutturazioni immobiliari; alla cessione del credito IVA richiesto a rimborso nella dichiarazione annuale o in sede di liquidazione trimestrale, etc.). Ciò posto, il tema può essere affrontato distinguendo:
a) il caso in cui il credito dâimposta sia stato oggetto di espresso riconoscimento da parte dellâAgenzia o di sentenza passata in giudicato;
b) lâipotesi in cui il credito sia stato esposto nella dichiarazione del contribuente, il quale, ivi, lo abbia richiesto a rimborso o lo abbia indicato come utilizzabile in compensazione e/o detrazione;
c) il caso in cui detto credito sia stato utilizzato in compensazione e/o detrazione da parte del contribuente esecutato.
Nulla questio nella prima fattispecie: il credito, in tale ipotesi, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza (v. per tutte Cass., SS.UU., n. 21893/2009), assume connotati sostanzialmente privatistici; tantâè che esso deve essere, se del caso, azionato dinanzi alla giurisdizione ordinaria, ove insoddisfatto dallâente impositore. Onde, nessun dubbio che possa essere oggetto di pignoramento e che, conseguentemente, lâAgenzia debba rendere, ex art. 547 c.p.c., la dichiarazione di sussistenza del debito nei confronti del contribuente (debitore).
Ove il credito venga rappresentato dal contribuente (debitore) nella dichiarazione dâimposta, come oggetto di rimborso o come destinato alla detrazione dâimposta ovvero alla compensazione, non può dirsi che esso (credito) sia certo. La certezza , infatti, consegue solo al decorso del termine per la rettifica della dichiarazione, ovvero al formale riconoscimento dellâUfficio o, ancora, al passaggio in giudicato della sentenza che ne attesti lâesistenza.
Tuttavia, nel caso dei tributi con dichiarazione (IRES, IRAP, IVA), questâultima è lâatto con cui il contribuente rappresenta il modo dâessere del relativo rapporto impositivo e liquida lâimposta dovuta. Ă atto, dunque, il quale, ancorchĂŠ unilaterale, rappresenta la sussistenza del credito vantato dal contribuente e lo collega a determinati fatti attinenti al rapporto impositivo proprio del medesimo soggetto passivo.
Può dirsi, dunque, che la rappresentazione in dichiarazione del credito rende lo stesso âfuturoâ; infatti, la sua certezza conseguirĂ al verificarsi degli eventi di cui si è detto. Ebbene, la giurisprudenza di legittimitĂ (Cass. n. 5235/2004, n. 19501/2009 e n. 12113/2013), cosĂŹ come la dottrina, ammettono con orientamento consolidato la pignorabilitĂ di crediti futuri afferenti a un determinato e individuato rapporto.
Pertanto, laddove il creditore notifichi allâAgenzia un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto il credito dâimposta esposto in dichiarazione, indicato come oggetto di rimborso, detrazione o compensazione, lâUfficio, salvo quanto infra si dirĂ tra poco, dovrĂ , ex art. 547 c.p.c., dichiarare la sussistenza del credito, ancorchĂŠ la sua non certezza, per lâeventuale pendenza dei termini di rettifica.
Per lâeffetto, il Giudice dellâesecuzione provvederĂ sullâassegnazione ex art. 553, comma 2, c.p.c., da un lato; allâaltro lato, il credito, ai sensi dellâart. 2917 c.c., notificato il pignoramento, diverrĂ indisponibile al contribuente debitore, il quale, quindi, non potrĂ utilizzarlo in compensazione o detrazione, nĂŠ vedersi beneficiario di rimborso (credito di cui, dunque, lâAgenzia è costituita custode ai sensi dellâart. 546 c.p.c.). Ovviamente, ove il credito venga poi disconosciuto dallâUfficio in esito allâattivitĂ di accertamento, esso verrĂ recuperato nei confronti del contribuente – debitore.
Infine, ove il contribuente abbia utilizzato in compensazione il proprio credito dâimposta, ossia, nel relativo modello F24, abbia âspesoâ il credito per lâassolvimento dellâobbligazione di pagamento, ovvero, nel caso dellâIVA, il tributo addebitato in rivalsa sia utilizzato per la liquidazione dellâIVA a debito, in tutte queste evenienze il credito è oggetto di disposizione. Si tratta, anche in questo caso, di disposizione di un credito âfuturoâ, in quanto suscettibile di
rettifica da parte dellâUfficio.
Il pignoramento successivo a tali atti riguarda, perciò, un credito non piĂš sussistente in capo al contribuente debitore; onde, la dichiarazione dellâAgenzia delle Entrate, ai sensi dellâart. 547 c.p.c., non potrĂ che essere negativa.